Informazioni per il pagamento dell' IMU 2020

Ultima modifica 20 dicembre 2023

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Imposte

La Legge 27 Dicembre 2019 N° 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto a decorrere dal 01/01/2020 l’unificazione di IMU e TASI in un’unica imposta: NUOVA IMU.

Anche la nuova IMU si versa in autoliquidazione con Modello F24 da predisporre autonomamente. I contribuenti potranno recarsi presso i CAF autorizzati o consulenti fiscali per avere assistenza oppure potranno utilizzare il Servizio disponibile sul Sito web del Comune di Castiglione del Lago: www.comune.castiglione-del-lago.pg.it/ alla Sezione Servizi – Imposte e Tasse - che consente il calcolo on line e la predisposizione del modello di Pagamento F24.

NOVITA’ RELATIVE AL SALDO

  • Per l’anno 2020, entro il 16 giugno doveva essere versato l’acconto IMU nella misura del 50% di quanto versato in totale a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 o comunque applicando la somma delle aliquote IMU e TASI 2019. Il versamento del saldo, entro il 16/12/2020 dovrà essere effettuato detraendo l’acconto versato dal totale dell’imposta dovuta per l’intero anno 2020 calcolata sulla base delle aliquote approvate con la Deliberazione Consiliare Numero 12 del 30/09/2020 e pubblicate nel Sito del Comune.
  • Valori presunti delle aree edificabili ai fini IMU messi a disposizione dall’Ente al fine di fornire ai Contribuenti i parametri di riferimento per la quantificazione della base imponibile: Determinazione nr. 775 del 04/12/2020.
  • EMERGENZA COVID-19:

SPECIALE ESENZIONE PER I SETTORI TURISMO/SPETTACOLO PER L’ANNO 2020

Per l’anno 2020 è stata prevista l’esenzione per il settore turistico con riferimento agli immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali, agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e loro pertinenze, degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi.

È stata altresì disposta l’esenzione del saldo al settore spettacolo: immobili rientranti nella categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri, sale per concerti e spettacoli, e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, nightclub e simili)

Per effetto dell’art. 8 DL 157/2020 l’esenzione compete anche se chi svolge l’attività non è proprietario ma è titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) o è utilizzatore in forza di un contratto di leasing o è concessionario di beni demaniali.

(DL 34/2020  “Decreto Rilancio” convertito in Legge 17 Luglio 2020 n. 77, DL 104/2020 “Decreto Agosto” convertito in Legge 13 Ottobre n. 126, DL 157/2020 “Ristori quater” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020)

ESENZIONE SALDO 2020 PER LE ATTIVITÀ SOSPESE/LIMITATE DAL DPCM DEL 24/10/20

L’art. 9 del decreto legge n. 137/2020 (Decreto Ristori) ha disposto l’esenzione per il pagamento della rata di saldo dell’IMU 2020, in scadenza il 16 dicembre, per alcune categorie di immobili, comprese le pertinenze, in cui sono svolte le attività momentaneamente sospese o limitate dal DPCM del 24 ottobre a seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione  di fiere e altri eventi, settore commercio al dettaglio, come indicati nell'ALLEGATO 1 decreto ristori-bis (D.L. 149/2020 del 09 novembre 2020) che elenca i codici ATECO di tutte le attività beneficiarie.  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg

Per effetto dell’art. 8 DL 157/2020 l’esenzione compete anche se chi svolge l’attività non è proprietario ma è titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione) o è utilizzatore in forza di un contratto di leasing o è concessionario di beni demaniali.

 

FATTISPECIE PARTICOLARI IMU 2020

E' esclusa dal pagamento dell'IMU l’abitazione principale e le relative pertinenze, salvo che sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Pertinenze dell’abitazione principale: quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.

  • E’ assimilata all’abitazione principale e pertanto esclusa dall’IMU la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (comma 741 legge 160/2019).

  • E’ assimilata all’abitazione principale e quindi non paga l’imposta l’abitazione non locata di anziano e/o disabile residente in casa di riposo e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria (Agevolazione regolamentare).

 

  • Nella nuova IMU non viene riproposta l’assimilazione all’abitazione principale per l’Abitazione dei Pensionati AIRE. Dal 1 gennaio 2020 gli immobili posseduti dai soggetti iscritti all' Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) pagano l'IMU con aliquota 0,6% (a condizione che l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata o data in comodato d’uso e comprese le pertinenze  C2 C6 e C7 max. 1 per categoria).
  • Immobili concessi in uso o comodato gratuito a parenti entro il 1° grado di parentela (genitori-figli e viceversa):
  1. Unità immobiliari ad uso abitativo che rispettano i requisiti previsti dalla legge n. 208 del 28/12/2015 (e loro pertinenze max una per categoria C/2, C/6 e C/7). Aliquota 0,96% con base imponibile ridotta del 50% .

    Per beneficiare della riduzione occorre rispettare le seguenti condizioni:

    • Il contratto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate

    • Il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (ad uso abitativo)

    • Il comodante deve essere residente anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in uso gratuito.

    Il beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo (comodante), oltre all’immobile concesso in uso gratuito, possieda NELLO STESSO COMUNE un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9. ( comma 747, lettera c, legge n. 160/2019).

  2. Unità immobiliari ad uso abitativo che non rientrano nell’ambito della legge n. 208 del 28/12/2015 date in uso o comodato gratuito a parenti entro il 1° grado i quali la adibiscano a loro dimora abituale e ivi risiedano anagraficamente. Escluse le pertinenze. Aliquota 0,96% (Agevolazione regolamentare).
  • IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO: Dall’anno d’imposta 2016 l’imposta è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato. Aliquota 1,06% con riduzione al 75% dell’imposta.

  • FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - D/10 che rispettano i requisiti; fabbricati diversi dai D/10 e dalle unità del gruppo A (salvo gli alloggi dei dipendenti dell’azienda agricola) che presentano l’annotazione di ruralità e rispettano i requisiti: aliquota 0,1% - Codice Tributo: 3913 - IMU – per i fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune.

  • FABBRICATI MERCE: aliquota 0,25% - Codice Tributo: 3939 - IMU - per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita -COMUNE”.

  • Terreni agricoli: esenti. Dal 2016 è stata ripristinata l’esenzione in base ai criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/1993.

     

    Il versamento dell’IMU, in autoliquidazione, è possibile tramite Modello F24:

    CODICI TRIBUTO F24

    • Abitazione principale e relative pertinenze – “3912” - IMU
    • Fabbricati rurali ad uso strumentale – “3913” – IMU
    • Aree fabbricabili – “3916” - IMU
    • Altri fabbricati - “3918” – IMU
    • Fabbricati D – Stato “3925” – IMU
    • Fabbricati D – Comune “3930” – IMU
    • Beni Merce - “3939” – IMU
Volantino IMU 2020-4
20-12-2023

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faq-del-ministero-dell-economia-e-delle-finanze-f-del-04-12-2020
20-12-2023

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