Ravvedimento operoso 2021
Ultima modifica 20 dicembre 2023
Informazioni utili sul ritardato pagamento IMU
Se il versamento del tributo non è avvenuto entro la scadenza prevista, il contribuente può versare ugualmente il tributo dovuto, con l’applicazione di una sanzione ridotta (rispetto a quella che avrebbe applicato l’Ufficio nell’avviso di accertamento) ed interessi legali con maturazione giorno per giorno. Il contribuente attiva, perciò, una particolare procedura di regolarizzazione volontaria denominata “ravvedimento operoso” prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni. La norma di legge, inoltre, dispone che il ravvedimento operoso possa essere applicato solo prima che la violazione sia già stata constatata dall’Ente e comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente non abbia avuto formale conoscenza.
- Ravvedimento Sprint: entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale
- Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza (cosiddetto "ravvedimento lunghissimo"), precedentemente limitato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Quindi oltre il normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni con una sanzione del 5%.
N.B. Il ravvedimento è possibile solo se la violazione non è già stata contestata.